(massima n. 1)
La liquidazione del risarcimento di danni futuri comporta la detrazione sulla somma assegnata al danneggiato di interessi a scalare per il periodo di pagamento anticipato del capitale, a meno che l'omessa detrazione risulti motivata espressamente dall'esigenza di meglio adeguare, nel caso concreto, la misura del risarcimento all'entitą del danno. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale, nel liquidare ad un agente il risarcimento dei danni futuri, commisurati, in ragione di speciali pattuizioni con il proponente, ad annualitą di provvigioni non ancora maturate alla data della liquidazione suddetta, aveva negato, oltre alla rivalutazione monetaria, anche gli interessi compensativi ed aveva detratto interessi a scalare per il periodo del pagamento anticipato della sorte capitale).