Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11514 del 19 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti
del cittadino straniero sussiste a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche nel
caso di provvedimento disposto a seguito di dichiarazione di incompetenza del
g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale, ma la sua
configurabilitą non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o
apolide, essendo la stessa, subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua
italiana.

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