(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno, quale conseguenza del fatto illecito altrui, č necessaria la dimostrazione, da parte del danneggiato, non solo della potenziale lesivitā del fatto altrui, ma che tale fatto č stato causa di un danno concreto. Pertanto, per la risarcibilitā del danno futuro č necessario un elevato grado di probabilitā che esso si verifichi in base ad un criterio di regolaritā (id quod plerumque accidit); ne consegue che per ottenere il riconoscimento del diritto risarcitorio corrispondente al lucro cessante futuro, non č sufficiente la prova dei postumi permanenti derivati dalle lesioni subite dal danneggiato, ma occorre che egli provi che dalle stesse č derivata la riduzione della capacitā lavorativa specifica, non originandosi dall'invaliditā personale permanente automaticamente la presunzione di danno da lucro cessante futuro.