(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la liquidazione del lucro cessante va effettuata, nell'impossibilitą od estrema difficoltą del creditore di provarne il preciso ammontare, in base ad una ideale ricostruzione degli utili che il creditore medesimo, per normale successione degli eventi ed in base a ragionevole prevedibilitą, avrebbe conseguito qualora l'obbligazione fosse stata puntualmente adempiuta.