(massima n. 1)
Nella liquidazione del danno contrattuale, il lucro cessante rappresenta quanto il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento dell'obbligazione al netto delle spese, ma ciò non esclude che egli abbia diritto, qualora tali spese abbia realmente sostenuto sia pure in parte, di esserne ugualmente risarcito a titolo di danno emergente, conseguente all'inadempimento del contratto da lui subito.