(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante, subito da un soggetto che godeva di un reddito saltuario per la discontinuità dell'occupazione, o incerto per i rischi inerenti all'esercizio di un'impresa, non può farsi ricorso ad un parametro aritmetico corrispondente alla misura della riduzione della capacità lavorativa, ma deve considerarsi, in riferimento a determinate circostanze (età, condizione sociale, attitudine ad un proficuo lavoro generico) la misura presumibile di utilizzazione possibile di tale capacità.