(massima n. 1)
In tema di eccezioni al divieto dello ius novorum in appello, la disposizione dell'art. 345 secondo comma c.p.c. ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai danni sofferti dopo la sentenza impugnata. Con riferimento all'aggravamento dei postumi permanenti, e quindi dei danni giā chiesti nel giudizio di primo grado, occorre che esso si sia verificato successivamente alla sentenza di primo grado o almeno al momento in cui esso aggravamento poteva essere dedotto dal danneggiato nelle domande proposte al primo giudice.