(massima n. 1)
Il primo comma dell'art. 1227 c.c. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre, nel secondo comma, il danno č eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato. Consegue che, in tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'an separato da quello sul quantum le circostanze imputabili al danneggiato, idonee a determinare un suo concorso di colpa, vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza, sia al grado della loro efficienza causale; pertanto, qualora in detto giudizio sia stato escluso il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non č pił proponibile nel successivo giudizio.