(massima n. 1)
Il difensore che venga designato di ufficio a norma dell'art. 97, quarto comma, cod. proc. pen., per l'ipotesi di assenza del difensore di fiducia o di ufficio, assume la qualitą di sostituto e, in applicazione dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. pen., gli spetta di esercitare i diritti e di assumere i doveri del difensore precedente fino a quando quest'ultimo non vi provveda personalmente quale titolare dell'ufficio di difesa, cosicché a quest'ultimo vanno inviati gli avvisi o effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.