(massima n. 1)
Il difensore della parte civile cui sia stata conferita procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., può designare un sostituto, che ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa, derivandogli tale potere direttamente dall'art. 102 cod. proc. pen. pur se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo.