(massima n. 1)
Qualora il difensore di fiducia non sia comparso ed abbia tempestivamente comunicato la volontā di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, non č dovuta alcuna comunicazione al medesimo della data di rinvio dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il difensore d'ufficio, nominato in sostituzione, a sua volta dichiari la propria volontā di aderire allo "sciopero", essendo sufficiente l'avviso orale a quest'ultimo che, in quanto sostituto processuale, esercita tutti i diritti e le facoltā della difesa.