(massima n. 1)
Quando la rinuncia della parte civile alla propria costituzione nel corso del giudizio di appello č illimitata ed incondizionata (e quindi prescinde del tutto anche dal soddisfacimento delle pretese restitutorie o di risarcimento del danno azionate con l'originaria costituzione), il giudice di appello deve revocare la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile.