(massima n. 1)
L'ordinanza di archiviazione č impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto dell'art. 409 c.p.p. il quale rinvia all'art. 127, comma quinto, cod. proc.pen., che sanziona con la nullitā l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso della persona offesa che, avendo richiesto di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, non aveva ricevuto alcun avviso).