(massima n. 1)
Non va adottata - e qualora adottata va revocata - la sospensione del procedimento ex art. 71 c.p.p. quando vi siano le condizioni per emettere nei confronti dell'imputato incapace a stare in giudizio una sentenza a lui favorevole. (Nella specie, la Corte ha ritenuta legittima la mancata emissione da parte del Gup dell'ordinanza di sospensione del procedimento, in un caso in cui era stata poi adottata sentenza di non doversi procedere per incapacitą, senza l'applicazione di misura di sicurezza personale).