(massima n. 1)
Il vizio parziale di mente non inficia la capacitą dell'imputato di esercitare tutte le facoltą processuali, ivi compresa la dichiarazione di rinuncia all'impugnazione proposta dal suo difensore, poiché gli effetti invalidanti si verificano soltanto in relazione agli atti compiuti in presenza di una patologia mentale che impedisce una partecipazione cosciente al processo e determina la sospensione di questo ai sensi dell'art. 71 c.p.p.