(massima n. 1)
La sospensione del procedimento per incapacitā dell'imputato, disciplinata dagli artt. 70 e segg. cod. proc. pen., non si applica nel giudizio davanti alla Corte di cassazione, in quanto, in sede di legittimitā, l'imputato non partecipa personalmente al processo e la sua difesa č affidata esclusivamente al difensore.