(massima n. 1)
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il Tribunale disponeva ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen. la sospensione del processo, senza però procedere alla nomina di un curatore speciale e al contempo rimetteva al pubblico ministero le richieste da effettuarsi, rinviando ad altra udienza per eventuale interrogatorio dell'imputato).