(massima n. 1)
In tema di sospensione del processo per incapacitā dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non č sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, ma č necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa nei confronti di imputato al quale era stata riconosciuta un'invaliditā civile per la patologia psichiatrica da cui era affetto, ma che aveva dimostrato, anche con il comportamento tenuto dinanzi al giudice procedente, di essere in grado di partecipare coscientemente al processo).