(massima n. 1)
In tema di determinazione del quantum risarcibile, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta entro i limiti del valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio che dal danneggiamento è derivato al creditore, in quanto il risarcimento è diretto alla completa restitutio in integrum (in forma specifica o per equivalente) del patrimonio del danneggiato. Né, chiesto ed ottenuto il risarcimento per equivalente in una somma che superi il valore del bene danneggiato, il debitore che ha cagionato il danno può dolersi, sotto il profilo di un ingiustificato arricchimento, che il danneggiato, invece di utilizzare il tantundem assegnatogli dal giudice per eliminare la causa e le conseguenze del danno, preferisca impiegarlo ad altri fini.