(massima n. 1)
Poiché in tema di inadempimento contrattuale il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono fino a che il danno non sia risarcito, ossia fino alla data della sentenza, se la riparazione sia stata richiesta al giudice, il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in denaro, determinato con riferimento al momento in cui avviene la liquidazione e non a quello in cui si determina la violazione contrattuale.