(massima n. 1)
La dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l'atto del giudice, prima del cui compimento la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata ex art. 38 c.p.p., va individuato, nel caso di procedimento camerale, in qualunque adempimento attraverso il quale, per la prima volta, si concreti il contraddittorio tra le parti).