(massima n. 1)
Con riguardo al risarcimento dei danni richiesto per l'inadempimento di un obbligo di consegna di un bene mobile (nella specie, oggetto di un legato testamentario), che il soggetto tenutovi abbia indebitamente alienato a terzi, ove quel bene abbia perduto, nelle more del giudizio, parte del suo valore, il giudice del merito deve procedere alla liquidazione del danno per equivalente facendo riferimento al valore della cosa al tempo della mancata consegna, atteso che il creditore, con opportuni atti dispositivi o di impiego ad essa inerenti, avrebbe potuto evitare il pregiudizio derivante dal suo deprezzamento.