(massima n. 1)
In caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l'ordinanza del tribunale del riesame che dispone di trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, mantenendo ferma la misura, deve essere annullata in sede di legittimitą se non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l'indicazione delle esigenze cautelari connesse con l'urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di tali requisiti, il provvedimento impugnato non va annullato, ma deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice che procede e disposta la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente