(massima n. 1)
La dichiarazione di incompetenza per territorio del giudice che ha applicato la misura cautelare personale emessa dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso "per saltum", non esclude l'ultrattivitą del provvedimento coercitivo, sempre che questa non rimanga impedita dalla verifica della insussistenza delle condizioni che consentono di qualificare il fatto entro la fattispecie criminosa ovvero dall'assenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza.