(massima n. 1)
In tema di responsabilità extracontrattuale, il carattere patrimoniale del danno riguarda non solo l'accertamento di un saldo negativo nello stato patrimoniale del danneggiato ma anche l'incidenza in concreto di una diminuzione dei valori e delle utilità (suscettibili secondo una valutazione tipica, che si riflette sul quantum risarcitorio, di commisurazione in denaro) di cui il medesimo può disporre, costituendo il patrimonio, ai fini in considerazione, quell'insieme di beni, valori e utilità tra loro collegati sotto il profilo e mediante un criterio funzionale. Ne consegue che il carattere della patrimonialità, che attiene al danno e non al bene leso dal fatto dannoso, non implica sempre e necessariamente un esborso monetario né una perdita di reddito o prezzo, potendo configurarsi anche come diminuzione dei valori o delle utilità economiche del danneggiato. (Nel caso, nel fare applicazione del suindicato principio, la S.C. ha affermato costituire danno patrimoniale risarcibile la diminuzione del valore della funzione masticatoria subita da persona in conseguenza di errato intervento dentistico, a prescindere dall'avere o meno il danneggiato sostenuto la spesa necessaria per il ripristino di tale funzione, in quanto il danno patrimoniale si verifica prima e a prescindere da detta spesa, che in effetti può anche non essere mai effettuata là dove la vittima preferisca non sostenerla e tenersi il danno).