(massima n. 1)
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, c.p.p., nel giudizio di rinvio non puņ essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore.