(massima n. 1)
In tema di dichiarazione d'incompetenza per materia, la trasmissione degli atti direttamente al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo è illegittima soltanto ove si tratti di un pubblico ministero e di un giudice dell'udienza preliminare diversi da quelli che, rispettivamente, avevano esercitato l'azione penale e celebrato l'udienza. ( La Suprema Corte ha ritenuto legittima la rimessione degli atti alla Corte d'Assise effettuata da Tribunale a seguito di dichiarazione d'incompetenza per materia in ordine al delitto di cui all'art. 601 cod. pen., affermando che, nel caso di specie, non si era determinata alcuna lesione del diritto di difesa poiché, attesa la competenza funzionale del P.M. ai sensi dell'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. e del G.U.P. ai sensi dell'art. 328 comma primo bis cod. proc. pen., in caso di restituzione degli atti al pubblico ministero, si sarebbe dovuta celebrare una nuova udienza preliminare avente ad oggetto le stesse imputazioni e dinanzi allo stesso giudice).