(massima n. 1)
La dichiarazione di incompetenza per materia del Tribunale per i reati previsti dall'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. di competenza della Corte di assise del medesimo ambito territoriale, impone la regressione del procedimento con trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo, invece, illegittima la diretta trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.