(massima n. 1)
Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, deve essere in concreto fornita la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato e il diretto nesso causale con la condotta illecita. Deve, pertanto, escludersi che il giudice possa fare ricorso alle presunzioni in mancanza dell'allegazione e della prova di circostanze di fatto gravi, univoche concordanti dalle quali desumere il danno nella sua effettivitą e in ordine al quantum limitarsi ad affidarne la determinazione al consulente tecnico d'ufficio senza la preventiva identificazione delle singole voci da valutare. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto del tutto carente la prova del danno patrimoniale, fondata, nel giudizio di merito, solo sul generico riferimento al fatto che l'impresa danneggiata avesse caratterizzato i propri investimenti e la produzione sulle commesse della danneggiante e conseguentemente avesse subito un danno dall'interruzione dei rapporti, rimessi alla quantificazione del consulente tecnico d'ufficio senza alcuna specifica indicazione).