(massima n. 1)
L'illeggibilitą della sottoscrizione in calce al ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura, non incide sull'ammissibilitą dell'atto, seppure ne sia contestata da controparte la provenienza, allorché essa sia comunque integrata dalla firma di autentica del mandato, parimenti ivi apposta, atteso che l'apposizione di entrambe le sottoscrizioni sul ricorso, recante la precisa indicazione del nome del difensore, comporta una presunzione di loro appartenenza allo stesso, e ne esclude l'attribuibilitą a persona non identificabile.