(massima n. 1)
La disciplina dettata dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 non è in grado di coprire l'intero arco delle situazioni processuali provocate da una dichiarazione di difetto di giurisdizione, e, dunque, non ha prodotto l'abrogazione implicita dell'art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., non potendo a ciò sopperire se non il ricorso per conflitto negativo, il quale si presta a far fronte anche ai casi in cui il secondo giudice, che declini la propria giurisdizione, manchi di sollevare d'ufficio la questione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, così come previsto dall'art. 59, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per conflitto negativo nell'ipotesi in cui il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia, essendosi in presenza non di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo, ex art. 41 c.p.c.), quanto, piuttosto, di un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 362, comma secondo, n. 1, c.p.c. - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia passata in giudicato, atteso che il passaggio in giudicato della sentenza sulla giurisdizione serve agli effetti di cui al secondo comma dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma non condiziona il potere del giudice, dichiarato competente, di sollevare d'ufficio la questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione.