(massima n. 1)
In materia di ricorso per cassazione, il motivo con cui il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata giā affetta la sentenza di primo grado č inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame.