(massima n. 1)
L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, sicché il fatto storico non può identificarsi con il difettoso esame dei parametri della liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n.183, sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione della stessa.