(massima n. 1)
La censura in sede di legittimitā di violazione del principio di immediatezza della contestazione č inammissibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, qualora il motivo di ricorso per l'omesso esame di elementi istruttori non si risolva nella prospettazione di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il fatto storico relativo alla tardivitā della contestazione potesse essere identificato nella difettosa valutazione di una nota istruttoria relativa al procedimento disciplinare, della quale il giudice di merito aveva omesso di considerare l'asserito carattere interlocutorio, in quanto la stessa non conteneva l'esito degli accertamenti confluiti poi nella contestazione).