(massima n. 1)
Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un "error in procedendo", il sindacato del giudice di legittimitā investe direttamente l'invaliditā denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso č fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicitā della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione č giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., rilevando un vizio di omessa pronuncia in ordine alla riproposizione in appello della originaria domanda di risarcimento del danno, ha proceduto direttamente all'interpretazione dell'atto di appello erroneamente interpretato dal giudice di merito).