(massima n. 1)
L'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nell'interpretazione delle norme giuridiche mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva trattandosi attività consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, sicché non può mai costituire limite all'attività esegetica di un altro giudice. Ne consegue che un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo "ius superveniens" ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito, il quale può applicare l'indirizzo giurisprudenziale che ritiene idoneo a definire in modo corretto la controversia, senza essere tenuto a motivare le ragioni che lo hanno indotto a seguire lo stesso.