(massima n. 1)
Il ricorso per cassazione del debitore avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi č inammissibile per difetto d'interesse qualora l'esecuzione presso terzi sia stata dichiarata improcedibile in conseguenza della dichiarazione negativa del terzo e non sia stato instaurato giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, atteso che, non potendo il debitore ottenere un risultato pił favorevole, l'annullamento della sentenza impugnata non č necessario per eliminare un pregiudizio del suo diritto di difesa.