(massima n. 1)
In tema di liquidazione degli onorari agli avvocati, il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dei minimi tariffari per aver omesso il giudice d'appello di specificare, pur in presenza della richiesta di riconoscimento di poste dettagliate, il sistema di calcolo e la tariffa adottati, deve, a pena d'inammissibilitą, indicare il valore della controversia rilevante ai fini dello scaglione applicabile, trattandosi di presupposto indispensabile per consentire l'apprezzamento della decisivitą della censura.