(massima n. 2)
L'art. 4, comma primo, della legge n. 54 del 2006 stabilisce che nel caso in cui la sentenza di separazione giudiziale sia gią stata emessa al momento della entrata in vigore della stessa legge, ciascuno dei coniugi possa richiedere, nei modi previsti dall'art. 710 c.p.c., l'applicazione delle nuove disposizioni della citata legge n. 54 del 2006, riconducendo l'innovato regime nell'ambito delle sopravvenienze valutabili; ne discende che, in virtł di una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., tale nuovo regime giuridico sostanziale deve ritenersi applicabile anche nei giudizi di separazione personale ancora in corso.