(massima n. 1)
La consulenza tecnica non è soltanto strumento di valutazione tecnica, ma anche di accertamento e di ricostruzione storica dei fatti, prospettati dalle parti, secondo il prudente criterio valutativo del giudice del merito e senza che costituisca un mezzo sostitutivo dell'onus probandi su di esse incombente. Consegue che è consentito, nei limiti del principio dispositivo, all'ausiliare del giudice di assumere, di sua iniziativa, notizie non rilevabili dagli atti processuali e accertare fatti che siano intimamente collegati con quelli acquisiti attraverso il meccanismo delle prove. Il consulente d'ufficio, pertanto, può svolgere tali indagini anche senza l'espressa autorizzazione del giudice, spettando a quest'ultimo valutare ex post, con prudente apprezzamento, se l'iniziativa sia stata utilmente condotta.