(massima n. 1)
Per non incorrere nel vizio di motivazione il giudice che si discosta dal parere espresso dal c.t.u. su un punto decisivo della controversia deve giustificare il proprio dissenso in modo adeguato. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il carattere professionale dell'ernia del disco contratta dallo scaricatore di porto ricorrente, attribuendo, del tutto illogicamente e senza un sufficiente vaglio del materiale probatorio acquisito, prevalenza alle dichiarazioni di due testi rispetto alle diffuse e precise argomentazioni del c.t.u. in merito alla attribuibilitā, alla malattia de qua, dei requisiti di tipicitā, specificitā e inconfondibilitā propri di una tecnopatia).