(massima n. 1)
Il termine di adempimento — la cui scadenza, a norma dell'art. 1219, secondo comma, n. 3, c.c., rende non necessaria la formale costituzione in mora del debitore, come prevista dal primo comma del citato art. 1219, in forza del principio dies interpellat pro homine — è anche quello che il creditore — il quale, in mancanza della determinazione del tempo dell'adempimento, può, di norma, esigere immediatamente la prestazione (art. 1183, primo comma, prima parte, c.c.) — conceda unilateralmente al debitore, al di fuori di un'apposita pattuizione.