(massima n. 1)
Il contraente adempiente ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento o all'inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto, ai sensi dell'art. 1453, comma 1, ultima parte, c.c., Ģin ogni casoģ e, cioč, sia quando egli chieda anche la risoluzione del contratto sia quando rivendichi la relativa esecuzione ed anche quando le conseguenze dell'inadempimento siano ancora eliminabili o fattualmente eliminate, per cui la pretesa risarcitoria č accoglibile solo in relazione al pregiudizio realizzato nel tempo dell'inadempimento e fino alla cessazione di questo.