(massima n. 1)
La consulenza tecnica di ufficio è un mezzo istruttorio non una prova vera e propria è pertanto, sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice del merito il quale, tuttavia, non può respingere, senza adeguata motivazione, una istanza di ammissione di tale mezzo formulata dalla parte, sempre che in essa siano state indicate le ragioni dell'indispensabilità delle indagini tecniche per la decisione.