(massima n. 1)
Un ente pubblico - quall'è un consorzio tra comuni costituito ai sensi del r.d. 3 marzo 1934 n. 383 - è di natura economica se produce, per legge e per statuto (e quindi in modo non fattuale e non contingente) beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza, almeno tendenziale, tra costi e ricavi, analogamente ad un comune imprenditore. Se invece l'ente può normativamente perseguire molte finalità con finanziamenti dello Stato e degli enti consorziati, e cioè diversi dai corrispettivi ottenuti, indipendentemente dall'utilizzazione concreta, e pur nel caso in cui il Cip manifesti l'orientamento di adeguare i prezzi delle forniture ai costi, la gestione comunque non è economica - non avendo effetti automatici la sopravvenienza della l. 8 giugno 1990 n. 142 in assenza di trasformazione o soppressione della struttura associativa preesistente - e perciò la giurisdizione, per le controversie di lavoro con il personale dipendente, appartiene, per le questioni attinenti a periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998, esclusivamente al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 45, comma 17, d.lg. 30 marzo 1998 n. 80, configurandosi un rapporto di pubblico impiego.