(massima n. 1)
L'arbitrato irrituale non si configura come un giudizio necessario di equitą nemmeno in epoca anteriore alla riforma introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, a seguito della quale trova applicazione l'art. 822 cod. proc. civ., ben potendo attribuirsi agli arbitri il vincolo a quantificare le spettanze delle parti "iuxta alligata et probata".