(massima n. 1)
Il mezzo di impugnazione del lodo arbitrale deve essere individuato in base alla natura dell'atto concretamente posto in essere dagli arbitri e non dell'arbitrato come previsto dalle parti, per cui, se č stato pronunciato un lodo irrituale nonostante che alcune delle parti sostengano di avere, in realtā, pattuito una clausola per arbitrato rituale, il lodo medesimo deve essere impugnato, sia pure allo scopo di far valere il carattere rituale dello stesso, non innanzi alla corte di appello, a norma dell'art. 828 c.p.c., ma in base alle norme ordinarie sulla competenza e con l'osservanza del doppio grado di giurisdizione, facendo valere i vizi di manifestazione della volontā negoziale.