(massima n. 1)
L'art. 1219 c.c., dopo aver nel primo comma premesso che il «debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto», nel secondo comma stabilisce che «non è necessaria la costituzione in mora» tra l'altro «quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione». Dalla lettera della legge, e ancor più dall'interpretazione logica della stessa, appare chiaro che non è sufficiente al fine di escludere la necessità di una formale messa in mora il semplice fatto che il debitore abbia riconosciuto di non essere in condizioni di adempiere nel termine previsto. Infatti, vi è differenza tra dichiarazione di non voler più adempiere e riconoscimento dell'impossibilità di adempiere nel termine, implicando la prima un'esplicita intenzione del debitore di non effettuare la prestazione; mentre la seconda presuppone invece la volontà di adempiere, anche se la prestazione non possa essere effettuata nel termine.