(massima n. 1)
In tema di crediti aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche, la reiezione, da parte dell'Inps, della domanda della prestazione (reiezione cui č legalmente equiparato il silenzio-rifiuto) configura un'ipotesi di mora ex re, ai sensi della previsione dell'art. 1219, n. 2 c.c., che dispensa dall'onere della costituzione in mora; ne consegue che sul credito avente ad oggetto la prestazione pensionistica, riconosciuta dovuta in sede giudiziaria, decorrono gli interessi moratori dalla data della reiezione della domanda amministrativa o dall'inutile scadenza di centoventi giorni dalla presentazione della medesima (artt. 46 e 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 e art. 7, L. 11 agosto 1973, n. 533), salvo che l'istituto debitore dimostri, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che «l'inadempimento o il ritardo č stato determinato da impossibilitą della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».