(massima n. 1)
L'art. 830, comma 1, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 22 della l. n. 25 del 1994, impone alla corte di appello, nel caso di accoglimento dell'impugnazione per nullitą del lodo per un vizio che incida soltanto su una parte di esso, di accertare se essa sia scindibile dalle altre, evidenziando i rapporti di logica e giuridica connessione, dipendenza e pregiudizialitą tra le varie parti della pronuncia arbitrale e, all'esito di tale accertamento, di dichiarare la nullitą parziale del lodo, cosģ limitando la cognizione del giudizio rescissorio al capo o ai capi ritenuti viziati ed a quelli ad essi inscindibilmente legati, con la conferma del lodo nel resto, ovvero di pronunciarne la nullitą totale. Ne consegue che, anche in presenza di impugnazione del lodo proposta in via incidentale, il giudizio rescissorio deve essere condotto con riguardo esclusivo alle parti del lodo oggetto di censura di fronte alla corte d'appello, dovendosi escludere, per le altre, non interessate dall'effetto rescindente dell'impugnazione per nullitą, la possibilitą di un riesame nel merito, in quanto rese definitive dalla mancata impugnazione ovvero dal mancato accoglimento della stessa in sede rescindente.